Statuto
DENOMINAZIONE
Articolo 1 -
E' costituita una libera associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Associazione Paul Harris ONLUS - Alpi Occidentali" (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), ai sensi del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n° 460, che fa propri i principi che ispirarono la vita e l'azione di Paul Harris.
 
SEDE
Articolo 2 -
L'Associazione ha sede in Ivrea in Via Pavone numero 2/B. SCOPI
Articolo 3 -
Gli scopi dell'Associazione, che non ha finalità di lucro, sia sul piano nazionale sia internazionale sono di carattere culturale e formativo, letterario, benefico e di umana solidarietà, educativo (premi e borse di studio), sportivo dilettantistico,
sanitario ed assistenziale, ambientale, di ricerca nel campo archeologico, artistico e scientifico e di pubblica utilità in genere, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni aventi finalità analoghe.
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed in ogni caso subordinatamente ai propri fini istituzionali.
Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante attività marginali consistenti nell'offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
 
SOCI
Articolo 4 -
L'Associazione è composta da soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno 2001.
Sono soci ordinari tutti coloro che hanno aderito all'Associazione successivamente alla data del 30 giugno 2001.
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo e ha effetto dalla data di deliberazione.
Sono inoltre riconosciuti "soci sostenitori" le persone fisiche e gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno dell'attività dell'Associazione, verranno ammessi a puro titolo onorifico con tale qualifica, a seguito di invito del Consiglio Direttivo in riconoscimento delle benemerenze acquisite.
I soci sostenitori potranno intervenire alle assemblee, ma senza diritto di voto e non potranno accedere alle cariche direttive.
Come tali non sono tenuti al versamento delle quote associative annuali. Il Consiglio rivede annualmente il loro elenco.
 
Articolo 5 -
I soci fondatori e ordinari hanno tutti uguali diritti nei confronti dell'Associazione.
L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo Statuto.
La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedentemente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.
La qualità di socio ordinario si perde per recesso, per morte o per esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità del socio, nonché a causa di svolgimento di attività pregiudizievoli all'Associazione od incompatibili con le finalità della stessa.
Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.
In caso di cessazione dell'appartenenza all'Associazione, da qualsiasi causa determinata, è escluso qualsiasi diritto dei soci sul patrimonio dell'Associazione ed il rimborso di quanto versato a qualsiasi titolo a favore della stessa.
 
PATRIMONIO
Articolo 6 -
L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
  1. dalle quote associative annue, che costituiranno un fondo comune per le spese di gestione;
  2. dai beni che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
  3. dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
  4. dalle elargizioni degli associati o di terzi.

Articolo 7 -
Le elargizioni di cui al precedente articolo sono vincolate alla destinazione proposta dal conferente ed approvate dal Consiglio direttivo e saranno impiegate per realizzare i progetti per cui sono state effettuate, anche attraverso programmi pluriennali.
 
ORGANI
Articolo 8 -
Sono organi dell'Associazione:
  1. l'assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio direttivo;
  4. il Tesoriere;
  5. il Segretario;
  6. i Revisori dei conti;
  7. il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite.
L'Assemblea, ove lo ritenesse, potrà deliberare di affidare alla medesima persona le cariche di tesoriere e di segretario e di nominare un presidente onorario. Tale carica è vitalizia.
 
ASSEMBLEA
Articolo 9 -
L'assemblea è costituita dai singoli soci fondatori ed ordinari aventi diritto di voto o dai rappresentanti di gruppi di soci appartenenti a ciascun Club. Ogni rappresentante di gruppo avrà diritto a tanti voti quanti sono gli appartenenti al suo gruppo. La partecipazione di un rappresentante di gruppo non esclude dal voto i soci di quel gruppo che fossero presenti in assemblea. In tale caso il rappresentante del gruppo esprimerà unicamente il voto dei soci non partecipanti personalmente alla riunione.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un/decimo dei rappresentanti degli associati.
Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita anche a mezzo fax almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'Assemblea medesima.
 
Articolo 10 -
Sono di competenza dell'Assemblea:
  1. l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
  2. l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
  3. la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica del Presidente e del Vice Presidente;
  4. la nomina dei Revisori dei Conti;
  5. la nomina del Collegio dei probiviri;
  6. qualsiasi delibera attinente l'Associazione sottoposta dal Consiglio;
  7. le modifiche dello Statuto, nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 11 -
Ogni socio fondatore ed ordinario ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto, nonché per la nomina degli organi dell'Associazione.
L'Assemblea, anche straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto ai sensi del presente Statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per l'elezione delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.
Delle deliberazioni dell'Assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal segretario dell'assemblea e firmato da questi e dal Presidente.
 
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 12 -
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 21 eletti dall'Assemblea fra gli associati e dura in carica tre anni. L'assemblea che procede alla nomina del Consiglio determinerà di volta in volta il numero dei suoi componenti.
I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.
In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, s'intende decaduto l'intero Consiglio.
 
Articolo 13 -
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, o in mancanza dal Vice Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito anche per telefax od "e.mail" almeno dieci giorni prima dell'adunanza, ed in casi di conclamata urgenza almeno cinque giorni liberi prima di quello della riunione.
Il Consiglio è inoltre convocato quando ne faccia richiesta almeno un/terzo dei Consiglieri in carica.
Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, il Consiglio s'intende validamente costituito e delibera a condizione che siano intervenuti almeno tre consiglieri, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.
 
Il Consiglio può nominare un Tesoriere ed un Segretario e, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il proprio Presidente ed il Vice Presidente. Il Tesoriere ed il Segretario possono anche essere persone estranee al Consiglio direttivo, nel qual caso non avranno diritto di voto nelle sue riunioni.
 
Articolo 14 -
Al Consiglio sono affidate la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la predisposizione dei regolamenti interni relativi all'organizzazione dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'esame dei progetti da sottoporre alla sua approvazione e l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base dei dati predisposti dal Tesoriere.
Il Consiglio determina l'ammontare della quota associativa e propone all'assemblea eventuali contributi "una tantum" in casi eccezionali per il perseguimento delle finalità associative ed il loro ammontare, nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.
 
PRESIDENZA
Articolo 15 -
Al Presidente e al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori speciali. In caso di sua assenza od impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.
 
TESORIERE
Articolo 16 -
Il Tesoriere tiene la cassa della Associazione, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.
 
SEGRETARIO
Articolo 17 -
Il Segretario cura l''esecuzione delle delibere del Consiglio e degli adempimenti relativi alla gestione ordinaria dell'Associazione.
Egli esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.
 
I REVISORI DEI CONTI
Articolo 18 -
I Revisori dei Conti, in numero da uno a tre, qualora richiesti dalla legge o per determinazione dell'assemblea dei soci, esercitano le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea.
I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Essi non ricevono emolumenti.
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 19 -
Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli Associati o tra gli Associati e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da tre membri nominati dall'Assemblea.
La loro decisione sarà inappellabile.
 
ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 20 -
Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
 
UTILI E AVANZI Dl GESTIONE
Articolo 21 -
È fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662.
Tutti gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali.-
 
DURATA E SCIOGLIMENTO
Articolo 22 -
L'Associazione ha durata illimitata.
L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività protratta per oltre due anni.
In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e l'eventuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) od a fini di pubblica utilità,
sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


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